Elezioni, referendum e partiti politici: Candidatura del deputato dell'Assemblea Nazionale
I deputati dell'Assemblea nazionale vengono eletti con elezioni generali e dirette. Le elezioni regolari dell'Assemblea Nazionale si svolgono ogni quattro anni.
L'Assemblea nazionale è composta da 90 deputati cittadini della Repubblica di Slovenia, eletti a suffragio universale, uguale, diretto e segreto.
I cittadini della Repubblica di Slovenia (RS), che il giorno della votazione hanno almeno diciotto anni di età, hanno diritto a essere eletti come deputati dell'Assemblea Nazionale.
Il diritto a candidarsi come deputato della comunità nazionale italiana e ungherese appartiene ai membri di queste comunità in possesso del diritto di voto.
Sulla lista di candidati nessun sesso deve essere rappresentato da meno del 35% del numero totale dei candidati della lista. Se sulla lista ci sono solo tre candidati, ciascun sesso deve essere rappresentato da almeno un rappresentante.
Ogni candidato può candidarsi in una sola circoscrizione elettorale e in una sola lista di candidati. I candidati possono essere proposti dai partiti politici e dagli elettori e, per ogni candidatura, è necessario il consenso scritto del candidato.
Candidati dei partiti politici
I partiti politici scelgono i candidati secondo modalità stabilite da loro stessi. Le liste dei candidati sono determinate con una votazione a scrutinio segreto, ma è possibile presentarle in ogni circoscrizione elettorale se sostenuti dalle firme di almeno tre membri dell'Assemblea Nazionale. Le firme dei membri a sostegno della lista dei candidati devono essere presentate alla Commissione elettorale nazionale nelle forme prescritte.
I partiti politici possono presentare la lista dei candidati anche in ogni circoscrizione elettorale se:
- la lista è determinata da membri dei partiti politici che hanno il diritto di voto e risiedono stabilmente nella circoscrizione elettorale e
- se la lista con le firme è supportata da almeno 50 elettori che risiedono stabilmente nella circoscrizione elettorale.
Un partito politico può presentare una lista di candidati in ogni circoscrizione elettorale, anche se non è determinata dai membri di un partito politico, ma, in questo caso, deve essere sostenuta dalle firme di almeno 100 elettori che risiedono stabilmente nella circoscrizione elettorale.
Due o più partiti politici possono presentare una lista comune di candidati.
Candidati degli elettori
In ogni circoscrizione elettorale, anche gli elettori possono presentare una lista di candidati. La lista deve essere supportata dalle firme di almeno 1.000 elettori che risiedono stabilmente nella circoscrizione elettorale.
I candidati a deputato della comunità nazionale italiana o ungherese, vengono stabiliti con almeno 30 firme dagli elettori, membri delle comunità nazionali italiana e ungherese nella Repubblica di Slovenia.
Sostegno ai deputati
È possibile esprimere il sostegno ai candidati con le firme a decorrere dalla data fissata per l'inizio delle attività elettorali, fino alla data fissata per la presentazione delle liste di candidati, ovvero non oltre il venticinquesimo giorno antecedente il giorno delle elezioni.
Ogni elettore e ogni deputato possono supportare una sola lista di candidati. In entrambi i casi, è possibile sostenere i candidati nei seguenti modi:
- gli elettori esprimono il proprio sostegno personalmente in qualsiasi unità amministrativa, a prescindere dal luogo di residenza, attraverso la firma sul modulo prescritto,
- i deputati esprimono il proprio sostegno attraverso la firma sul modulo prescritto, rilasciato dall’ufficio competente dell'Assemblea nazionale,
- le persone negli ospedali, nelle case di cura, negli istituti per persone con disabilità e in istituti analoghi, nonché le persone che scontano pene detentive possono esprimere il loro sostegno attraverso la firma su un modulo, approvato da una persona appositamente autorizzata di un organo o di una persona giuridica,
- le persone che risiedono stabilmente o temporaneamente all'estero, attraverso la firma su un modulo, approvato dal responsabile della rappresentanza diplomatica o consolare della RS all'estero o da una persona designata dal Ministero degli Affari Esteri per identificare i votanti,
- gli elettori che, a causa di malattia o disabilità, non possono presentarsi di persona presso l'autorità competente e non si trovano nelle istituzioni di cui sopra, possono, non può più tardi sei giorni antecedenti il termine per la presentazione delle liste dei candidati, ricevere una visita a domicilio da parte dell'autorità competente.
Deposito delle candidature
Le liste dei candidati si presentano alla commissione elettorale della circoscrizione elettorale entro e non oltre 25 giorni antecedenti il giorno delle votazioni.
Le commissioni elettorali delle circoscrizioni, non appena verificato che le liste dei candidati sono state presentate a tempo debito, sono conformi alla legge e soddisfano i requisiti formali, inviano alla commissione elettorale nazionale i dati sulle liste dei candidati presentate.
Il nome della lista di candidati presentata dal partito politico è il nome del partito politico. Il nome della lista può anche essere il nome del partito abbreviato o l'abbreviazione del suo nome e il simbolo ovvero il segno distintivo del partito.
Se la lista comune di candidati è presentata da due o più partiti politici, è necessario determinare il nome da cui risulta che vi è una lista di più partiti politici.
Gli elettori che presentano la propria lista di candidati, devono
anche determinarne il nome. Se il nome della lista non è specificato, si utilizza il nome e il cognome del primo candidato della lista.