Assistenza legale: Esenzione dalle spese di giudizio
L'esenzione è valida se il pagamento comporta una riduzione dei fondi di sostentamento propri e della famiglia.
Tale beneficio può consistere nell'esenzione totale o parziale dalle spese giudiziarie, differimento del pagamento o pagamento a rate.
E' necessario presentare la proposta di esenzione, di differimento del pagamento o di pagamento rateale delle spese di giudizio entro e non oltre il termine ultimo per il pagamento delle spese di giudizio, indicato nell'ordine di pagamento.
Gli imprenditori autonomi o le persone giuridiche possono usufruire solo parzialmente dell'esenzione, del differimento del pagamento o del pagamento rateale delle spese di giudizio, se non dispongono di fondi per pagare l'intero costo e non possono procurarli senza compromettere la propria attività.
Al momento di decidere in merito all'esenzione, al differimento del pagamento o al pagamento rateale delle spese di giudizio si valutano le seguenti circostanze:
· la situazione finanziaria del richiedente e dei suoi familiari,
· il valore dell'oggetto del processo,
· il numero di persone che il richiedente sostenta.
Sono esenti dalle spese di giudizio:
· le autorità statali e nazionali,
· le autorità locali e i loro organi,
· i disabili nei procedimenti relativi a discriminazione per motivi di disabilità,
· le organizzazioni di disabili nei procedimenti relativi al conseguimento dei loro scopi,
· i centri per il lavoro sociale, se i richiedenti sono coinvolti in procedimenti relativi alla regolamentazione dello status personale e delle relazioni familiari,
· organizzazioni umanitarie,
· lo Stato e i cittadini stranieri, se previsto da un trattato internazionale o di reciprocità.
La decisione riguardante l'esenzione, il differimento del pagamento o il pagamento rateale delle spese di giudizio si applica anche a tutte le spese successive del procedimento per il quale il giudice emana una decisione.