Passa ai filtri dell'elenco
Il filtraggio viene eseguito quando si modifica la selezione del filtro e non richiede ulteriori conferme.

Aktivnost: Registrazione dell’arma o munizioni trovate

Come comportarsi con armi o munizioni trovate

La persona che trova o è a conoscenza di armi o munizioni, che presume siano perse o nascoste, deve informarne immediatamente la stazione di polizia più vicina.La persona che trova o è a conoscenza di armi o munizioni, che presume siano perse o nascoste, deve informarne immediatamente la stazione di polizia più vicina.

Le armi trovate vengono tenute dalla polizia la quale, con l’aiuto del registro sulle armi e il registro delle armi mancanti registrati, prova a rintracciare il proprietario. In tal modo agisce conformemente alle norme che disciplinano i rapporti giuridici.


Nel caso in cui, entro un anno dalla notifica o dalla consegna dell’arma trovata polizia, non è stato possibile trovare il proprietario e l’arma trovata non fa parte dei beni culturali, colui che la trova acquisisce il diritto di proprietà su di essa. Su richiesta di colui che la trova, che deve essere presentata entro un mese dall’acquisizione del diritto di proprietà, l'unità amministrativa può rilasciare il porto d’armi a fini professionali se colui che la trova soddisfa le seguenti condizioni:

  • è maggiorenne,
  • non ci sono impedimenti di ordine pubblico,
  • è affidabile,
  • ha un motivo legittimo per il rilascio del porto d’armi
  • ha effettuato la visita medica,
  • ha superato un test di conoscenza sulla gestione delle armi.



Nel caso in cui colui che trova l’arma non chieda il rilascio del porto d’armi o la sua domanda venga respinta, l'autorità competente, con una decisione finale sul ritiro delle armi e dei porti d’armi, intima il proprietario a trovare, entro tre mesi, un acquirente delle armi e delle munizioni confiscate. Se il proprietario non trova un acquirente entro il suddetto termine, l'autorità competente consegna le armi e le munizioni confiscate al rivenditore, autorizzato alla loro vendita. Al proprietario spetta, per le armi vendute, il prezzo raggiunto al netto dei costi sostenuti per la vendita di armi o munizioni. Se il rivenditore di armi non le vende entro sei mesi, queste devono essere restituite, entro otto giorni, all'autorità competente che ne informa il proprietario. L'autorità competente, a spese del proprietario, disabilita le armi o le consegna al Ministero degli Affari Interni.

Il Ministero degli Affari Interni nomina una commissione speciale, che stabilirà l'ulteriore trattamento di tali armi e munizioni. Se non è possibile vendere le armi di cui al presente articolo, al possessore delle armi non spetta un risarcimento.

Le armi illegali vengono consegnate senza compenso al Ministero degli Affari Interni.

A proposito di armi illegali si avvisa: colui che le trova bombe, granate, mine e altri ordigni esplosivi che sono o non sono residui di guerre passate, non deve toccarli o spostarli ma deve informarne la polizia presso la stazione più vicina!

base giuridica

organi competenti

Commenti