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Aktivnost: Eredità di armi

L’individuo che eredita armi, acquisisce il diritto di proprietà sulle armi, ma non il diritto al loro possesso.

Con l'eredità, l'erede acquisisce il diritto di proprietà sulle armi del defunto, ma non acquisisce il diritto del defunto al loro possesso (il diritto al possesso di armi è un diritto personale, non trasferibile). Pertanto, in caso di decesso del proprietario delle armi, l’erede o la persona con la quale il defunto ha vissuto o presso cui si trova l’arma del defunto è tenuto, entro tre mesi, a consegnare le armi, le munizioni e il porto d’armi all’unità amministrativa in cui l'arma è registrata o all’unità amministrativa che ha rilasciato il porto d’armi.

Dedovanje orožja – vloga za izdajo orožne listine za posest ali nošenje oziroma vpis orožja v dovoljenje za zbiranje orožja / Armi ereditate – richiesta per il rilascio del porto d’arma per detenzione o porto ovvero iscrizione d’arma nella licenza per collezione di armi

Possibili modalità di consegna:
  • personale

Riguardo al fatto che l’individuo che ha ereditato le armi, ha acquisito il diritto di proprietà sulle armi, ma non il diritto al loro possesso, può:

  • chiedere all’unità amministrativa, entro un mese dalla decisione finale sulla successione, il rilascio del porto d’armi, l’autorizzazione al possesso, il permesso di collezionare armi o un documento di notifica,
  • disattivare l’arma presso un armaiolo e chiedere il rilascio del certificato presso la commissione nominata dal ministro degli affari interni,
  • vendere o regalare l’arma a una persona in possesso dell'autorizzazione all’acquisto di un’arma o venderla tramite un commerciante autorizzato a trafficare con armi,
  • consegnare l’arma all’unità amministrativa o al Ministero degli Affari Interni affinché sia distrutta.



Se l'erede non richiede il rilascio del porto d’armi o la sua domanda viene respinta o non disattiva, vende o consegna per la distruzione le armi, queste vengono confiscate dall’unità amministrativa competente, in seguito a decisione.

L’unità amministrativa, con una decisione finale sul ritiro delle armi, intima il proprietario a trovare, entro tre mesi, un acquirente delle armi e munizioni confiscate. Se il proprietario non trova un acquirente entro il suddetto termine, l'autorità competente consegna le armi e le munizioni confiscate al rivenditore, autorizzato al loro commercio, affinché le venda.

Al proprietario spetta, per le armi vendute, il prezzo raggiunto al netto dei costi sostenuti per la vendita di armi o munizioni.

Se il rivenditore di armi non le vende entro sei mesi, è tenuto, entro otto giorni, a restituirle al Ministero degli Affari Interni e informarne il proprietario.

Il Ministero degli Affari Interni nomina una commissione speciale, che stabilirà l'ulteriore trattamento di tali armi e munizioni.

base giuridica

organi competenti

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