Associazioni, eventi pubblici e comizi: Eventi e manifestazioni pubbliche
L'organizzatore della manifestazione o dell'evento pubblico deve annunciare la manifestazione o l'evento pubblico alla polizia.
L'organizzatore della manifestazione o dell'evento pubblico deve registrare la manifestazione o l'evento pubblico presso la polizia; in determinati casi, quando sussistono circostanze che potrebbero rappresentare una minaccia alla vita e alla salute dei partecipanti o al patrimonio ovvero una minaccia alla sicurezza e ai diritti di terzi (circolazione pubblica, ambiente ecc.), l'organizzatore deve chiedere l'autorizzazione all'unità amministrativa.
Per informazioni più dettagliate in merito allo svolgimento dell'evento o della manifestazione che si intende organizzare, vi proponiamo di utilizzare la guida che, attraverso alcune domande, vi guiderà alla descrizione del compimento degli atti necessari e a una serie di allegati obbligatori da allegare alla registrazione ovvero alla richiesta di rilascio dell'autorizzazione.
Per manifestazione pubblica si intende qualunque riunione organizzata di persone allo scopo di esprimere opinioni e posizioni in merito a questioni di interesse pubblico o comune, all'aperto o in un luogo chiuso accessibile a tutti.
Per evento pubblico si intende qualunque riunione organizzata di persone allo scopo di svolgere un'attività culturale, sportiva, di intrattenimento, formativa, religiosa o altro in modo tale da garantire che la partecipazione sia accessibile, incondizionatamente o a particolari condizioni, a tutti.
L'autorizzazione è necessaria per:
- raduni ed eventi su strada pubblica se rappresentano un uso straordinario della strada,
- eventi sportivi internazionali e competizioni che riguardano gli sport di squadra, se ad esse partecipa almeno un club nazionale di primo livello,
- eventi in cui si utilizza il fuoco ovvero oggetti o dispositivi che possono mettere in pericolo la vita e la salute di persone o danneggiare dei beni,
- eventi a cui sono attesi oltre 3000 partecipanti,
- eventi dove sussiste il rischio di annegamento,
- eventi dove vengono riuniti gli animali
- eventi con guida nell'ambiente naturale.
L’autorizzazione all'evento pubblico può essere rilasciata dall’autorità competente per più eventi della stessa tipologia per un periodo da essa stabilito che non deve essere superiore ai 6 mesi.
È vietato organizzare raduni ovvero eventi allo scopo della commissione di reati ovvero di incitare a commettere reati, oppure allo scopo di provocare violenza, disturbare l'ordine pubblico o ostacolare il trasporto pubblico. È vietato organizzare raduni ovvero eventi all'aperto, nelle immediate vicinanze degli edifici sottoposti a sorveglianza secondo le disposizioni speciali, nel caso che il raduno o l'evento possano ostacolare la sorveglianza di questi edifici.
L'autorità competente vieta il raduno o l'evento nei seguenti casi:
- quando l'organizzatore non abbia provveduto a misure sufficienti per garantire l'ordine, la tutela della vita e della salute dei partecipanti o di terzi, la tutela del patrimonio, la sicurezza del traffico pubblico, la tutela dell'ambiente, il corretto funzionamento di dispositivi e l'uso sicuro di oggetti, per cui possono essere messi a rischio la vita, la salute o il patrimonio,
- se l'uso dell'area adibita all'evento è vietato dal provvedimento dell'autorità pubblica,
- se il Ministro della Salute, nei limiti dei poteri previsti dalla legge, vieta la riunione di persone in determinati luoghi pubblici.