Affidamento, adozione: Adozione del bambino
Con l'adozione si crea, tra l'adottante e l’adottato, lo stesso rapporto che c’è tra genitori e figli. La procedura di adozione si svolge presso i centri per il lavoro sociale
La procedura di adozione ha inizio presso il centro per il lavoro sociale, su proposta dei futuri genitori adottivi, o d'ufficio.
Con l’adozione cessano i diritti e gli obblighi dell’adottato verso i suoi genitori e altri parenti, nonché i diritti e doveri dei genitori e dei parenti nei suoi confronti.
Per rientrare nel processo di adozione è possibile contattare qualsiasi centro per il lavoro sociale.
La decisione sull'adozione di bambini in Slovenia è affidata ai centri per il lavoro sociale competenti. La procedura di adozione ha inizio presso il centro per il lavoro sociale, su proposta dei futuri genitori adottivi, o d'ufficio.
Nella procedura, il centro per il lavoro sociale determina la soddisfazione dei requisiti di legge, valuta le possibilità oggettive e l’idoneità all'adozione, i motivi dell'adozione, le aspettative, i tratti della personalità. Inoltre, può anche decidere che il bambino venga sistemato, per un periodo determinato, presso famiglie adottive per determinare se l'adottato e l'adottante si adatteranno alla loro nuova posizione e se l'adozione sarà nell’interesse dell'adottato.
Il centro per il lavoro Sociale, in base alle risultanze della procedura, rileva;
- il mancato rispetto delle condizioni prescritte per l’adozione o che l’adozione non sarebbe nell'interesse del bambino e, con ordinanza, respinge la proposta di adozione o sospende il procedimento di adozione, se iniziato ex officio;
- che le condizioni dell’adozione sono soddisfacenti e nell'interesse del bambino, emana un’ordinanza sull'adozione.
Requisiti formali:
- può essere adottato solo un minore (per la persona maggiore di dieci anni è necessario il suo consenso);
- nessuno può essere adottato da più persone a meno che si tratti di coniugi;
- non si può adottare un parente diretto, né fratelli e sorelle, e il tutore non può adottare il suo protetto, finché dura la tutela;
- l’adottante deve essere maggiorenne e avere almeno diciotto anni più dell'adottato (a meno che il centro per il lavoro sociale ritenga che l’adozione sia nell’interesse del bambino, anche se la differenza di età non è sufficiente);
- i coniugi possono adottare congiuntamente il bambino del proprio coniuge, a meno che uno di loro adotti un bambino del proprio coniuge;
- l’adottante non può essere una persona privata della potestà genitoriale; una persona per la quale ci sono fondati motivi di ritenere che l'adozione vada a scapito dell'adottato; una persona che non garantisce di esercitare il diritto di genitore nel miglior interesse del minore; una persona privata della capacità giuridica o che ha un disturbo mentale tale da mettere in pericolo la salute e la vita dei bambini adottati;
in adozione si può dare un bambino i cui genitori sono ignoti o di residenza sconosciuta da un anno, o se concordano, davanti alle autorità competenti, sul fatto che il loro bambino venga dato in adozione. Non è necessario il consenso del genitore privato della potestà genitoriale o che non può esprimere permanentemente la propria volontà. L'adozione è possibile dopo un anno dalla realizzazione di una di tali condizioni, a meno che il centro per il lavoro sociale rileva che l'adozione è nell'interesse del bambino prima della fine di tale periodo. Inoltre, si può dare in adozione un bambino che non ha genitori viventi.